La società di capitali anche se provvede alla variazione fiscale del 30% del costo sostenuto per l’Autovettura concessa in fringe benefit all’Amministratore Unico, non rientra di fatto nella previsione del capoverso b-bis), in quanto limitato ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
L’Amministratore Unico quando anche unico socio della medesima società non puo’ in nessun caso risultare inquadrato come dipendente della stessa società.
L’INPS ha infatti chiarito con il messaggio n. 3359/2019 che un amministratore di società può essere dipendente della stessa solo se sono rispettati i seguenti requisiti:
– l’amministratore non deve avere tutto il potere deliberativo della società;
– deve essere provato il vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro;
– deve svolgere mansioni escluse dalla delega di gestione.
Come ricordato in copiose pronunce, il legale rappresentante è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, l’assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile – almeno astrattamente – di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), ha portato i giudici a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima (cfr. Cass. civ. n. 24188/2006).
La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, da escludere con riferimento all’unico socio, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.Parimenti, il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato ( cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21759/2004) essendo esclusa la possibilità di ricollegare ad una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro.