La societĂ di capitali anche se provvede alla variazione fiscale del 30% del costo sostenuto per l’Autovettura concessa in fringe benefit all’Amministratore Unico, non rientra di fatto nella previsione del capoverso b-bis), in quanto limitato ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
L’Amministratore Unico quando anche unico socio della medesima societĂ non puo’ in nessun caso risultare inquadrato come dipendente della stessa societĂ .
L’INPS ha infatti chiarito con il messaggio n. 3359/2019 che un amministratore di societĂ può essere dipendente della stessa solo se sono rispettati i seguenti requisiti:
– l’amministratore non deve avere tutto il potere deliberativo della societĂ ;
– deve essere provato il vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro;
– deve svolgere mansioni escluse dalla delega di gestione.
Come ricordato in copiose pronunce, il legale rappresentante è detentore del potere di esprimere da solo la volontĂ propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, l’assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile – almeno astrattamente – di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualitĂ di organo direttivo della societĂ e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), ha portato i giudici a sancire un principio di non compatibilitĂ tra la qualitĂ di lavoratore dipendente di una societĂ e la carica di amministratore unico della medesima (cfr. Cass. civ. n. 24188/2006).
La configurabilitĂ del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, da escludere con riferimento all’unico socio, giacchĂŠ la concentrazione della proprietĂ delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della societĂ come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.Parimenti, il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della societĂ l’effettiva ed esclusiva titolaritĂ dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della societĂ stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato ( cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21759/2004) essendo esclusa la possibilitĂ di ricollegare ad una volontĂ “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro.