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Comunicazione del socio unico o costituzione della pluralità dei soci

Gli artt. 2362 e 2470 del codice civile prevedono l’obbligo di comunicazione presso il Registro Imprese competente per territorio tenuto presso la CCIAA , la variazione intervenuta (Socio Unico o ricostituzione della pluralità dei Soci) nei 30 giorni successivi la variazione intervenuta.
L’unica eccezione è il caso della costituzione della Srl unipersonale, in quanto provvede il Notaio in sede di iscrizione.
In tutti gli altri casi, l’obbligo della comunicazione ricade sul legale rappresentante.

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