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Approfondimento su certificati medici telematici

A seguito dell’introduzione del certificato medico telematico e dell’implementazione dei dati contenuti nello stesso certificato, preme ricordare a tutti i dipendenti le principali regole di decorrenza dell’assenza per malattia, secondo quanto previsto dall’Inps.

In particolare è necessario chiarire che la data di inizio della malattia decorrere dalla data dichiarata dal lavoratore nel campo “dichiara di essere malato dal…” e riportata sull’attestazione medica, sempreché la visita risulti effettuata lo stesso giorno di inizio della malattia o il giorno immediatamente successivo.

L’inizio della malattia può essere anticipato al massimo al giorno precedente il rilascio della certificazione, quando il lavoratore dichiara di essere malato da quel giorno e la certificazione deriva da visita domiciliare.

In caso di visita ambulatoriale l’inizio della malattia non può essere anticipato al giorno precedente. In questo caso le giornate anteriori al rilascio della certificazione si considerano non documentate e non retribuite. Il lavoratore potrà coprire tale giornata con un permesso Rol.

Se nella certificazione non risulta la data di inizio dichiarata dal lavoratore, l’inizio della malattia decorre dalla data di effettuazione della visita medica.

Nel caso di ricaduta nella stessa malattia o continuazione, intervenuta entro 30 giorni dalla guarigione, non vi è carenza.

Il periodo massimo indennizzabile a carico Inps è pari a 180 giorni per i contratti a tempo indeterminato computati dal 1 gennaio al 31 dicembre

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