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ATTENZIONE ALLA SCELTA DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN CASSA INTEGRAZIONE

In caso di violazione dei criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, al dipendente ingiustificatamente sospeso non è riconosciuto il diritto alla riammissione in servizio: secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, egli ha diritto al risarcimento del danno.

Con riferimento alla quantificazione del risarcimento, esso va individuato nella differenza tra le retribuzioni che spettano nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto e il trattamento di cassa integrazione guadagni corrisposto nel
medesimo periodo.

La Corte di cassazione ha anche precisato che la specificità dei criteri di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione deve, in concreto,  consentire di verificare la corrispondenza della scelta ai criteri medesimi.

Se, invece, il numero di coloro che dovrebbero subire la sospensione è indicato genericamente, viene ostacolata la preventiva conoscibilità dei fattori che, concretamente, faranno sÏ che sarà scelto un lavoratore invece che un altro.

Va dunque fatta attenzione, nella nota di avvio  e nell’eventuale accordo sindacale, ad individuare in modo specifico i criteri di scelta e di rotazione adottati per la determinazione dei lavoratori da collocare in cassa.

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