099.4591127 - 099.4646065
·
info@studioruccoassociato.it
·
Lun - Ven 09:30-13:30 | 15:00-19:00
Contattaci

Credito di imposta per Formazione 4.0

Le imprese che decidono di investire nella formazione del proprio personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0 hanno diritto ad un credito d’imposta dedicato, che è stato oggetto di ampliamento ad opera della legge di Bilancio 2021.

L’intensitĂ  della misura varia in relazione alle dimensioni dell’impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 300 mila euro.

Beneficiari sono tutti i datori di lavoro residenti nel territorio dello Stato, inclusi gli enti non commerciali che esercitano attivitĂ  commerciali.

Le attivitĂ  formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0:
1. big data e analisi dei dati;
2. cloud e fog computing;
3. cyber security;
4. simulazione e sistemi cyber-fisici;
5. prototipazione rapida;
6. sistemi di visualizzazione, realtĂ  virtuale (rv) e realtĂ  aumentata (ra);
7. robotica avanzata e collaborativa;
8. interfaccia uomo macchina;
9. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
10. internet delle cose e delle macchine;
11. integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
1. spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
2. costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
3. costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
4. spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili

L’erogazione dell’attivitĂ  formativa può essere effettuata internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attivitĂ  di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attivitĂ  commissionate a:
1. Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
2. UniversitĂ , pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
3. Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
4. Soggetti in possesso della certificazione di qualitĂ  in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
5. ITS.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
1. una relazione che illustri le modalitĂ  organizzative e i contenuti delle attivitĂ  di formazione svolte;
2. l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
3. i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Torna su