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La risoluzione consensuale del contratto di lavoro

l rapporto di lavoro può cessare per volontà del datore di lavoro mediante licenziamento del dipendente, del lavoratore qualora questi presenti le dimissioni, o per risoluzione consensuale, che ha luogo nell’ipotesi in cui datore e lavoratore concordano sulla volontà di risolvere il rapporto di lavoro.

Con la risoluzione consensuale disciplinata dall’art. 1372 c.c., entrambe le parti dichiarano, d’intesa tra loro, di voler recedere dall’accordo stipulato a suo tempo, mediante una nuova dichiarazione.

Il rapporto si estingue per mutuo consenso dei contraenti, con effetto immediato.

La risoluzione consensuale, al pari delle dimissioni, deve essere ratificata – a cura del lavoratre – mediante la procedura telematica c/o l’ispettorato del lavoro, il collocamento od un patronato.

Generalmente la risoluzione consensuale comporta la rinuncia al periodo di preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, tuttavia prevede l’impegno del datore di lavoro di erogare somme aggiuntive, oltre al TFR ed altre spettanze dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

La risoluzione consensuale potrĂ  anche trovare applicazione nel caso di contratto a tempo determinato, ove le parti convengano sulla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Il lavoratore che perde il proprio impiego a seguito di risoluzione consensuale non ha diritto alla NASPI, poiché in tal caso non si versa in un’ipotesi di perdita involontaria del rapporto di lavoro, dal momento che è lo stesso lavoratore a prestare il proprio consenso in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro. Nonostante ciò sono previste due eccezioni:

l’ipotesi in cui la risoluzione consensuale è avvenuta difronte all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, casi in cui le aziende intendono licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo, e si cerca di evitare l’ipotesi del licenziamento o comunque di far sì che azienda e dipendente trovino un accordo;

quando il dipendente rifiuti di trasferirsi presso altra sede aziendale distaccata e dislocata ad almeno 50 Km dalla propria residenza, e/o che comunque non sia raggiungibile in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

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