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Nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale

È operativa dal 28 marzo la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative fino a 2.500 euro. Resta valida, fino al 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail.

Alla procedura telematica di comunicazione siaccede autenticandosinel portale“servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura “Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1 – Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

codice fiscale o partita IVA;
denominazione;
sede legale.

Sezione 2- Lavoratore autonomo, in cui inserire:

codice fiscale;
dati anagrafici;
cittadinanza;
estremi del documento di identitĂ  o del permesso di soggiorno;
domicilio del prestatore.

Sezione 3- Rapporto di lavoro, che include:

data di inizio;
durata (entro cui completare la prestazione);N.B. nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
descrizione dell’attività;
compenso stimato (il compenso effettivamente erogato potrĂ  essere di importo superiore o inferiore a quello indicato);
sede di lavoro.

Sezione 4 – Dati invio, che contiene i dati del compilatore.
Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:

la data di trasmissione della comunicazione;
il Codice comunicazione e, nel caso di modifica, il codice della comunicazione precedente.

Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun controllo sulla congruitĂ  dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone una overview di revisione dei dati inseriti nĂŠ richiede una conferma di invio.

Periodo transitorio
Durante il periodo transitorio, valido fino al 30 aprile, sarĂ  possibile trasmettere la comunicazione via e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale.

Il committente indica, direttamente nel corpo dell’e-mail:

dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o il servizio
compenso previsto.

Soggetti esclusi

gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura intellettuale;
i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualitĂ  di imprenditori;
le pubbliche amministrazioni;
i datori di lavoro domestico;
le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
i partiti politici;
le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza, purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”;
le ONLUS.

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