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Obblighi in tema di videosorveglianza

L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche solo la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, devono alternativamente:
1) sottoscrivere un Accordo sindacale con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale per la regolamentazione dell’utilizo;
2) richiedere e munirsi di apposita autorizzazione preventiva all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nella sezione modulistica sono presenti i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l’esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.

L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Si fa presente che in mancanza degli elementi minimi indicati nell’istanza, la medesima risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.

CLICCANDO QUI potrete visualizzare il nuovo modello disponibile sul sito; come specificato nell’istanza dovrà essere corredato da una planimetria dei locali interessati all’installazione, con l’indicazione chiara : delle eventuali postazioni di lavoro presenti e del raggio di azione/ripresa delle telecamere stesse; inoltre occorrerà, sempre preventivamente all’installazione, informare i lavoratori con una semplice missiva o un verbale informativo dove si evinca l’Intenzione di installare gli impianti; dovrà essere altresì nominato un responsabile (nominato dai lavoratori stessi) da affiancare al datore di lavoro la visione delle registrazioni in caso di necessità.

Le telecamere non potranno in nessun caso essere installate prima della ricezione dell’apposita autorizzazione; Il legislatore ha previsto in maniera chiara che il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Vi chiediamo di sottoporci ogni Vostra esigenza in ordine alla questione oggetto della presente circolare, al fine di valutare congiuntamente le possibili soluzioni.

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