BONUS ANTI-INFLAZIONE
Ai lavoratori dipendenti del settore privato, del pubblico, domestici, stagionali, del turismo e dello spettacolo non titolari di trattamenti pensionistici e che non beneficiano del reddito di cittadinanza è riconosciuta – per il tramite dei datori di lavoro – nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o del reddito di cittadinanza.
Per accedere, ci sono due condizioni essenziali:
1. il lavoratore deve aver beneficiato, almeno per un mese, da gennaio ad aprile, dello sconto contributivo dello 0,8% previsto dalla legge di Bilancio 2022, che spetta a chi ha una retribuzione imponibile mensile inferiore a 2.692 euro;
2. il lavoratore deve dichiarare che non percepisce trattamenti pensionistici e che non è beneficiario del reddito di cittadinanza. La dichiarazione sarà presumibilmente preparata dal datore di lavoro o dai consulenti dell’azienda, e sottoposta alla firma del lavoratore
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro; non è cedibile né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali.
Il datore potrà recuperare le somme erogate a titolo di Bonus dalla delega F24 attraverso compensazione nella denuncia Emens secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Inps.
Particolari categorie di lavoratori
La medesima indennità pari a 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.
Il bonus da 200 euro spetta anche a colf, baby sitter, badanti, che abbiano in corso uno o più rapporti di lavoro (ovviamente in regola) al 18 maggio 2022.
Il bonus spetta anche ai lavoratori stagionali, dello spettacolo e a tempo determinato del turismo, già beneficiari delle indennità Covid previste per chi aveva perso o ridotto il lavoro nel 2021 (2.400 euro riconosciuti dal Dl Sostegni, 41/2021, e 1.600 euro con il Dl Sostegni bis, 73/2021). L’erogazione sarà automatica dall’Inps.
Dovranno invece fare domanda all’Istituto, con modalità da definire, i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate, e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Entrambe queste ultime categorie, devono aver avuto un reddito 2021 derivante dai rapporti di lavoro citati non superiore a 35mila euro.
Questi ultimi tre gruppi di lavoratori riceveranno l’indennità di 200 euro dopo le denunce Uniemens di luglio, quindi dopo il 31 agosto 2022.