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La firma della busta paga non costituisce prova assoluta del pagamento

Una sentenza del tribunale di Bari dell’ottobre 2016 fa un pò di chiarezza sull’argomento che è spesso oggetto di incertezza da parte delle aziende.

La questione attiene la circostanza per cui la firma della busta paga possa costituire prova dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni. La sentenza sancisce unu principio interessante per cui:
  da un lato, la presentazione del solo prospetto paga non è sufficiente a provare l’avvenuto pagamento da parte del datore di lavoro. La consegna della busta, di per sè,  non può produrre gli effetti di una quietanza liberatoria, trattandosi di un documento che obbligatoriamente il datore deve rilasciare al dipendente. D’altro canto anche la sottoscrizione della busta paga non può produrre gli effetti della quietanza, perchĂŠ può avere valore di ricevuta del prospetto paga, ma non della effettiva percezione delle somme rin esse indicate. Sempre il  tribunale aggiunge che ÂŤnemmeno l’apposizione della firma per quietanza espressa soddisfa, in modo automatico, l’onus probandi di chi adduce il fatto estintivo dell’obbligazione.

dall’altro però, in presenza di una busta paga sottoscritta, stabilisce la sentenza, si deve ritenere sussistente una presunzione di corrispondenza tra la retribuzione percepita e quanto indicato in busta paga anche se tale presunzione – che non può essere considerata assoluta – necessita della prova da parte del creditore lavoratore dell’insussistenza del carattere di quietanza della dichiarazione sottoscritta. Il principio interessante è dunque, che ci sia una sorta di inversione dell’onere per cui debba essere il lavoratore che adduce di non esser stato pagato, a dover dimostrare che il pagamento non sia nel concreto avvenuto.

In sintesi la sottoscrizione della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro, ma può far presumere l’esatto adempimento.

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