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La nuova disciplina del lavoro autonomo

Il 10 Maggio è stato approvato in via definitiva il Disegno di Legge che regolamenta l’attivitĂ  dei collaboratori autonomi ( anche se si resta in attesa dei decreti attuativi e se solo dal 1° Lulgio entrerĂ  in vigore  l’indennitĂ  di disoccupazione dei collaboratori)

Le disposizioni riguardano i professionisti, i contratti d’opera e i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare in base all’articolo 2222 del codice civile. In quest’ultima definizione dovrebbero rientrare, per esempio gli agenti di commercio. Invece sono sempre esclusi, come esplicitato dall’articolo 1, comma 2 della legge,gli imprenditori, anche se piccoli.

Invece la nuova disciplina non è rivolta ai soli professionisti cosiddetti “protetti”, vale a dire iscritti in Albi, Ordini o elenchi. La disciplina del contratto di incarico professionale prescinde dalla figura del committente, in quanto è ugualmente applicabile alla committenza di un privato, di un altro professionista o di un’impresa.
I principali punti regolamentati da questa nuova disciplina sono:

l’obbligo di forma scritta se il professionista la richiede:
viene anzitutto stabilito che il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, su richiesta del professionista;

Il divieto di modifica unilaterale delle clausole contrattuali:
il contratto non può contenere clausole che attribuiscano al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contenuto dell’intesa;

Il divieto di recesso senza preavviso:
nel caso in cui il professionista debba svolgere una prestazione continuativa, la facoltĂ  di recedere senza un congruo preavviso;

Diritto di inventiva:
salvo il caso in cui l’attivitĂ  inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo;

Congedo parentale:
a decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata  non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dhanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilitĂ  della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile;

MaternitĂ , malattia, infortunio:
la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attivitĂ  in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente;

Pagamento compenso:
Infine, l’accordo non può contenere clausole che permettano al committente di pagare in un termine superiore a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

L’inosservanza di queste regole viene qualificata dalla legge come un comportamento «abusivo» del committente, cosa che provoca la conseguenza della risarcibilità del danno. Per l’esame della situazione dannosa e la quantificazione del relativo risarcimento può essere promosso un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

La norma contiene anche un chiarimento relativo alle collaborazioni genuine, che sono ritenute tali quando il professionista organizza autonomamente l’attività lavorativa, ma questo sarà oggetto di specifica circolare.

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