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Maxi-sanzione e lavoro a nero: subordinazione da provare

La maxi-sanzione per lavoro nero scatta quando il datore di lavoro ha omesso la comunicazione preventiva di assunzione, e quando il rapporto di lavoro ha i requisiti propri della subordinazione, che va comunque dimostrata. È uno dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato nazionale del Lavoro con una recente nota.

Ricordiamo che la maxi-sanzione si applica a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione di quello domestico. La nota precisa che scatterà la sanzione nel caso in cui il lavoratore domestico sia impiegato in attività d’impresa o professionale.

Nell’ipotesi di lavoratori impiegati con il libretto famiglia la sanzione si applica nel caso in cui il prestatore sia adibito ad attività diverse dalle categorie che legittimano l’uso del lavoro occasionale (lavoro domestico, giardinaggio, pulizia, manutenzione, assistenza domiciliare, insegnamento, steward). È fondamentale, per non incorrere negli accertamenti ispettivi, comunicare entro le 24 del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.

L’Ispettorato afferma che il requisito della subordinazione non può darsi per accertato, ma va debitamente dimostrato. Pertanto anche le prestazioni familiari rese senza la comunicazione all’Inail dovranno essere ricondotte nell’alveo della subordinazione.
Alle stesse conclusioni si può arrivare per il contratto di prestazione occasionale, ipotesi diversa da quella del libretto famiglia, per la quale è prevista una comunicazione di attivazione all’Inps e all’Inail.

Collaborazioni occasionali
In caso di collaborazioni autonome occasionali, la nota specifica che la maxi-sanzione potrà trovare applicazione solo nel caso che non sia stata effettuata la comunicazione introdotta recentemente dalla legge 215/2021 e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale (versamento della ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24, invio del modello 770 del committente, compilazione della certificazione unica). In presenza di questa documentazione e della comunicazione di inizio lavori, si rischierà soltanto una riqualificazione del rapporto con applicazione delle minori sanzioni e del recupero dei contributi non versati. Per compensi superiori a 5mila euro il committente dovrà dimostrare il versamento dei contributi alla gestione separata.

Autonomi in edilizia
Non sono soggette a maxi-sanzione le prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, impiegati nel settore dell’edilizia, ma sono soggette eventualmente alle sanzioni previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro. Se invece il lavoratore, pur iscritto, esercita un’attività estranea al settore dell’edilizia, al datore di lavoro che si avvale della sua opera andranno applicate sia le sanzioni in materia di sicurezza sia quella relativa al lavoro nero, fermo restando la prova della natura subordinata del rapporto.

La nota precisa che questo principio trova applicazione anche a settori diversi dall’edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro o all’Albo delle imprese artigiane sia impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione.

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