La maxi-sanzione per lavoro nero scatta quando il datore di lavoro ha omesso la comunicazione preventiva di assunzione, e quando il rapporto di lavoro ha i requisiti propri della subordinazione, che va comunque dimostrata. Ă uno dei chiarimenti forniti dallâIspettorato nazionale del Lavoro con una recente nota.
Ricordiamo che la maxi-sanzione si applica a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione di quello domestico. La nota precisa che scatterĂ la sanzione nel caso in cui il lavoratore domestico sia impiegato in attivitĂ dâimpresa o professionale.
Nellâipotesi di lavoratori impiegati con il libretto famiglia la sanzione si applica nel caso in cui il prestatore sia adibito ad attivitĂ diverse dalle categorie che legittimano lâuso del lavoro occasionale (lavoro domestico, giardinaggio, pulizia, manutenzione, assistenza domiciliare, insegnamento, steward). Ă fondamentale, per non incorrere negli accertamenti ispettivi, comunicare entro le 24 del giorno antecedente lâinstaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
LâIspettorato afferma che il requisito della subordinazione non può darsi per accertato, ma va debitamente dimostrato. Pertanto anche le prestazioni familiari rese senza la comunicazione allâInail dovranno essere ricondotte nellâalveo della subordinazione.
Alle stesse conclusioni si può arrivare per il contratto di prestazione occasionale, ipotesi diversa da quella del libretto famiglia, per la quale è prevista una comunicazione di attivazione allâInps e allâInail.
Collaborazioni occasionali
In caso di collaborazioni autonome occasionali, la nota specifica che la maxi-sanzione potrĂ trovare applicazione solo nel caso che non sia stata effettuata la comunicazione introdotta recentemente dalla legge 215/2021 e non siano stati giĂ assolti, al momento dellâaccertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale (versamento della ritenuta dâacconto del 20% tramite modello F24, invio del modello 770 del committente, compilazione della certificazione unica). In presenza di questa documentazione e della comunicazione di inizio lavori, si rischierĂ soltanto una riqualificazione del rapporto con applicazione delle minori sanzioni e del recupero dei contributi non versati. Per compensi superiori a 5mila euro il committente dovrĂ dimostrare il versamento dei contributi alla gestione separata.
Autonomi in edilizia
Non sono soggette a maxi-sanzione le prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o allâAlbo delle imprese artigiane, impiegati nel settore dellâedilizia, ma sono soggette eventualmente alle sanzioni previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro. Se invece il lavoratore, pur iscritto, esercita unâattivitĂ estranea al settore dellâedilizia, al datore di lavoro che si avvale della sua opera andranno applicate sia le sanzioni in materia di sicurezza sia quella relativa al lavoro nero, fermo restando la prova della natura subordinata del rapporto.
La nota precisa che questo principio trova applicazione anche a settori diversi dallâedilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro o allâAlbo delle imprese artigiane sia impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per unâattivitĂ non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione.