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Procedimenti disciplinari per ritorsione: ABUSO DI UFFICIO

Gentili Clienti,
riporto articolo pubblicato oggi su “Il Sole 24 ore“:

Abuso d’ufficio per i direttori dell’azienda pubblica che esercitano l’azione disciplinare per ritorsione. La Corte di cassazione, con la sentenza 6665, accoglie il ricorso del Pubblico ministero contro la decisione del Gip di dichiarare il non luogo a procedere nei confronti del direttore generale e di quello dell’area tecnica dell’Azienda territoriale per l’edilizia pubblica. L’accusa era di aver “preso di mira” un ingegnere, bersagliandola con rilievi e sanzioni disciplinari, arrivando poi alla soluzione finale del licenziamento, sulla base di presupposti inesistenti.

Secondo il Gip l’abuso d’ufficio non poteva essere contestato perchĂŠ i rapporti di lavoro con l’Agenzia territoriale sono regolati dal codice civile e dunque la contestata distorta o mancata applicazione delle norme che li disciplinano, non può essere considera una violazioni di legge o di regolamento idonea a far scattare il reato di abuso d’ufficio. Inoltre, per quanto riguardava il licenziamento senza preavviso, disposto come massima sanzione disciplinare, questo poteva essere attribuito al direttore generale, il solo che aveva messo la sua firma sul foglio di “espulsione”, mentre nessuna responsabilitĂ  andava addebitata al direttore di area, solo in virtĂš del suo potere di iniziativa nell’applicazione delle sanzioni.

La Cassazione accoglie il ricorso del Pm.
La Suprema corte chiarisce che la condotta contestata di abuso d’ufficio, contrariamente a quanto rilevato dal Gip, non riguarda la violazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro nell’ente pubblico, indubbiamente, di tipo privato, ma l’esercizio distorto della “funzione” disciplinare da parte di un pubblico ufficiale o dell’esercente un pubblico servizio. Un potere che certo rientra nell’area di gestione dei rapporti di lavoro sottoposto ai contratti collettivi e si esprime attraverso atti negoziali e non con provvedimenti amministrativi, ma che va comunque esercitato nel rispetto della legge, con eventuali integrazioni della contrattazione collettiva.
I giudici precisano che è suscettibile di integrare l’abuso d’ufficio (articolo 323 del Codice penale) la violazione delle disposizioni di legge fissate in materia di procedimento disciplinare, quando il potere non è “figlio” dell’interesse pubblico, ma viene usato per motivi pretestuosi sorretti da un intento ritorsivo.

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