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SolidarietĂ  tipo “B”, chiarimenti.

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 524 dell’11 gennaio 2016, ha chiarito la portata del comma 301, art. 1 della Legge di Stabilità 2016, relativa ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B.

PoichÊ la data spartiacque è il 15 ottobre 2015, spiega il Ministero che:

  • Tutti i contratti di solidarietĂ  stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • I contratti di solidarietĂ  stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietĂ  successiva a tale data.
    Ricorda, ad ogni modo la nota ministeriale n. 524/2016, che – poichĂŠ l’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, abroga, dall’1 luglio 2016, l’articolo 5, D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993 – l’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietĂ  di tipo B è il 30 giugno 2016.

 

Per quanto concerne, infine, le risorse finanziarie, viene specificato che le stesse saranno impegnate in ordine cronologico, esaurendo i residui degli anni precedenti prima di passare alle risorse previste dalla Legge n. 208/2015.

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