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Staff leasing e tutele: la sentenza n. 419/2026 del Tribunale di Brescia

Il confine tra flessibilità organizzativa delle imprese e tutela della manodopera rappresenta un tema centrale del diritto del lavoro contemporaneo. Sul punto è intervenuto il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 419 dell’11 marzo 2026, confermando la netta separazione tra la somministrazione a tempo determinato e lo staff leasing, ovvero la somministrazione a tempo indeterminato. Il Giudice ha escluso che il prolungato svolgimento della prestazione presso l’utilizzatore possa trasformare il rapporto in un impiego stabile presso quest’ultimo. Infatti, quando il lavoratore è già assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, la sua stabilità occupazionale è garantita all’origine, escludendo così qualsiasi ipotesi di precarizzazione.

Entrando nel dettaglio, la vicenda trae origine dal ricorso di un dipendente che, dopo un iniziale periodo a termine, era stato assunto dall’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato e mantenuto in missione presso l’azienda utilizzatrice per oltre tre anni. Al termine dell’assegnazione, il ricorrente ha adito le vie giudiziali richiedendo la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore ed eccependo il superamento del limite dei 24 mesi previsto per i contratti a termine dal D.Lgs. n. 81/2015.

Il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso, evidenziando l’inapplicabilità analogica dei limiti del tempo determinato allo staff leasing e chiarendo che il tetto temporale dei 24 mesi si riferisce esclusivamente ai rapporti a termine. Nel caso in esame, la stabilità del lavoratore era già garantita dall’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia e pertanto, per la regolamentazione di tale rapporto, si applica la disciplina generale dei contratti di lavoro e non quella specifica del tempo determinato; la funzione antielusiva del limite temporale, fondamentale contro la precarietà, retrocede quindi di fronte ad un legame contrattuale già stabile a monte.

A fondamento di questa distinzione ontologica, la sentenza esamina altresì lo statuto protettivo del lavoratore in staff leasing. La cessazione della missione presso l’utilizzatore non determina la risoluzione del rapporto, ma l’avvio di una fase di sospensione assistita da precise garanzie economiche e procedurali. Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non poteva definirsi precario in quanto assunto in via continuativa dall’agenzia e beneficiario, nei periodi di disponibilità, di un’indennità mensile di 1.000 euro lordi in attesa di nuove missioni; un tale sostegno al reddito esclude quindi la carenza di tutele tipica della reiterazione abusiva dei contratti a termine. Inoltre, la contrattazione collettiva di settore impone all’agenzia, prima di un eventuale licenziamento, di esperire una procedura speciale di ricollocazione della durata di diversi mesi, supportata da specifici progetti formativi.

Sotto il profilo sistematico, la decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale complesso. Il Giudice bresciano ha escluso profili di illegittimità interna, rilevando che la normativa italiana non prevede l’estensione delle tutele del tempo determinato ai lavoratori assunti stabilmente dalle agenzie. Tuttavia, la compatibilità eurounitaria dello staff leasing è attualmente al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito dei rinvii pregiudiziali disposti dai Tribunali di Reggio Emilia, Milano e Modena tra il 2024 e il 2025. Al centro del dubbio interpretativo vi è la clausola di salvaguardia della Direttiva 2008/104/CE, volta a prevenire l’uso abusivo e permanente della manodopera somministrata. Secondo i giudici rimettenti, la totale assenza di limiti temporali alla singola missione commerciale nello staff leasing italiano potrebbe configurare un’elusione della normativa comunitaria, trasformando l’istituto in uno strumento per soddisfare esigenze strutturali dell’utilizzatore.

In attesa della pronuncia della CGUE, la sentenza del Tribunale di Brescia consolida l’attuale quadro regolatorio interno, confermando la piena legittimità dello staff leasing al riparo da automatismi sanzionatori.

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