A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali. In ordine alle prestazioni si precisa che:
– per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie;
– per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:
a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Quanto alla procedura (nota di avvio, consultazione sindacale, domanda all’inps) il nostro studio si rende disponibile a condividerne i dettagli con le aziende eventualmente interessate alla sospensioni di cui sopra.