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Comunicazione per ricorso a lavoro interinale

Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2021, le Aziende che, nel corso dell’anno 2020, hanno  instaurato contratti con le agenzie di somministrazione  di lavoro,(il vecchio “lavoro interinale”)  devono  effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.

Dato che il termine scade di domenica, la scadenza slitta a lunedi 1 febbraio 2021.

La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e deve obbligatoriamente contenere:

• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti di somministrazione;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
N.B. la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.

L’invio potrà avvenire tramite:
• fax;
• raccomandata a mano;
• raccomandata con ricevuta di ritorno;
• posta elettronica certificata (PEC).

E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:
• sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei contratti ;
• sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice, che puo  comunque avvalersi di un proprio intermediario o consulente.

In conclusione,  va ricordato  che i lavoratori somministrati devono essere registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.

Restiamo a disposizione per fornire il format ad hoc per la Sua azienda

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