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SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE DEL SUD ITALIA – DECONTRIBUZIONE SUD –

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, la L. 178 del 30 Dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) con l’articolo 1 comma 161 estende fino al 31 dicembre 2029 l’esonero giĂ  previsto dal Decreto “Agosto” (D.l. n. 104 del 14 agosto 2020 convertito in Legge numero 126 del 13 ottobre 2020), modulato come di seguito:

  • 30% dei contributi INPS da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% dei contributi INPS da versare negli anni 2026 e 2027;
  • 10% dei contributi INPS da versare nel 2028 e 2029.

 

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato ai seguenti requisiti:

– la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
– possesso del DURC (documento unico di regolaritĂ  contributiva);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piĂš rappresentative sul piano nazionale.
In attesa di una specifica circolare per l’anno 2021, si deve ritenere confermato quanto stabilito per l’anno 2020, ossia che lo sgravio ACAS è in ogni caso cumulabile con altri esoneri contributivi in corso ( nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).
La decontribuzione in esame rientra nella disciplina e nei limiti degli ” aiuti di stato”.

Preme sottolineare come per il periodo 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2029 l’agevolazione sarĂ  concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea.

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