Con la prensente si ricorda che dal prossimo 10 luglio entra in vigore la nuova disciplina relativa alla sospensione immediata dell’attivitĂ lavorativa nel caso accertamento di lavoro irregolare sui luoghi di lavoro.
L’istituto della sospensione dell’attivitĂ aziendale potrĂ scattare ove gli organi ispettivi riscontrino l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oppure gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza.
Tre precisazioni a riguardo :
1) in ordine alla computabilitĂ del 20% fa fede quanto rilevato dagli ispettori nell’ambiente di lavoro al momento dell’accesso ispettivo con riferimento lavoratori presenti (anche distaccati); eventuali lavoratori sopraggiunti, ferma restando la eventuale contestabilitĂ della maxisanzione per lavoro “nero”, non saranno conteggiati.
2) il provvedimento di sospensione sarĂ adottato anche qualora il datore abbia proceduto, in corso di ispezione, ad una “regolarizzazione” del rapporto irregolare (ad esempio effettuando in tutta fretta la comunicazione di assunzione), anche perchè la semplice comunicazione di assunzione non esaurisce gli adempimenti complessivamente richiesti per la configurabilitĂ di un rapporto “regolare” .
3) l’eventuale collaboratore inquadrato come prestatore occasionale sarĂ considerato regolare nel caso in cui sia provata la genuinitĂ della collaborazione occasionale ex articolo 2222 del Codice civile (a tal fine fanno fede le dichiarazioni testimoniali, le lettere di incarico con data certa, le notule di richiesta compenso, ecc.).
Nel caso in cui gli organi ispettivi adottino il provvedimento della sospensione, se ne potrĂ chiedere la revoca dopo aver pagato la sanzione entro 24h, provveduto alla regolarizzazione del periodo in “nero” pregresso come accertato dalla sospensione ed aver proceduto alla eventuale rettifica della comunicazione di assunzione sulla base delle ulteriori risultanze dell’accertamento in sede di emanazione della maxisanzione.