Come noto per procedere legittimamente all’irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre al rispetto delle procedure previste dalla L. 300/70, è richiesto che l’azienda abbia adottato un proprio codice disciplinare e lo portato a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affisione nei luoghi di lavoro.
Su quest’utlimo aspetto è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 4826 del 2017 che sancisce il seguente principio :
” la pubblica affissione del codice disciplinare non è necessaria per sanzionare condotte del lavoratore in violazione di norme di legge o norme di “minimo etico” , cioè comunemente reputate condannabili dal senso comune. Il licenziamento disciplinare per giustificato motivo oggettivo in questo caso quindi è legittimo. L’affissione è da ritenersi necessaria invece per elencare gli obblighi per i lavoratori che derivino da specifiche prassi operative aziendali o locali che potrebbero non essere note ai lavoratori “.
In sostanza sono riattratte alla fattispecie oggetto della sentenza, i comportamenti che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico”, mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali.