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Obbligo della firma congiunta del contratto a termine

Ai fini del riconoscimento della legittimitĂ  del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del datore e del lavoratore in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.

Una recente sentenza ha infatti stabilito che, ai fini del riconoscimento della legittimitĂ  del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam- presuppone l’avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.

Fanno eccezione solo i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.

In tutti gli altri casi è richiesto che le parti sottoscrittrici del contratto appongano la firma in calce allo stesso: si noti che non è sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poichĂŠ la consegna in questione – benchĂŠ seguita dall’espletamento di attivitĂ  lavorativa – non è di per se suscettibile di esprimere inequivocabilmente l’accettazione della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontĂ  del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.

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