Ai fini del riconoscimento della legittimitĂ del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del datore e del lavoratore in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.
Una recente sentenza ha infatti stabilito che, ai fini del riconoscimento della legittimitĂ del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam- presuppone l’avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.
Fanno eccezione solo i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.
In tutti gli altri casi è richiesto che le parti sottoscrittrici del contratto appongano la firma in calce allo stesso: si noti che non è sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poichĂŠ la consegna in questione – benchĂŠ seguita dall’espletamento di attivitĂ lavorativa – non è di per se suscettibile di esprimere inequivocabilmente l’accettazione della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontĂ del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.