099.4591127 - 099.4646065
·
info@studioruccoassociato.it
·
Lun - Ven 09:30-13:30 | 15:00-19:00
Contattaci

Punibilità per mancato versamento contributi c/dipendente

Con una recente decisione (Cass. n. 40350/2015), la Cassazione ha sancito la persistente permanenza dell’illecito di omesso versamento dei contributi previdenziali.

Allo stato, il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali sussiste quale che sia l’ammontare che l’imprenditore non ha versato.
Diversamente da quanto previsto, ad esempio, per i reati in materia tributaria per i quali il legislatore indica una soglia di punibilità – ovvero un importo del tributo non versato, al di sotto del quale non sussiste il reato – un’analoga previsione non è presente nell’art. 2 della L. 638 del 1983, per la cui violazione è indifferente che l’importo non versato sia anche irrisorio e minimale; tuttavia, il Parlamento, con l’art. 2 della L. n. 67 del 2014, ha conferito al Governo una delega per trasformare in illecito amministrativo il reato in discorso quando l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui.

Ad oggi, il Governo non ha ancora esercitato la delega conferitagli e ciò instaura il dubbio circa la persistenza o meno dell’illecito in parola. Secondo alcuni giudici di merito (Trib. Asti del 27 giugno 2014) il reato in discorso sarebbe già depenalizzato, posto che per questo aspetto la legge di delega spiegherebbe una sua autonoma efficacia a prescindere dall’intervento del successivo decreto legislativo; secondo altri tribunali (Trib. Torino 14 novembre 2014), invece, la depenalizzazione sarà operante solo al momento dell’esecuzione della legge delega anche perché l’opzione di assolvere oggi, perché il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato, coloro che abbiano violato l’art. 2, comma 1-bis della L. 638/1983 in relazione ad omissioni inferiori ad una determinata soglia equivarrebbe a concedere una patente di impunità generale anche a fronte di condotte che, pure in futuro, continueranno ad essere ritenute lesive di interessi degni di tutela e sanzionate con pene pecuniarie, sia pur a livello amministrativo.

Quest’ultimo orientamento pare oramai consolidarsi in sede di legittimità, posto che la Cassazione per la seconda volta ribadisce (si veda infatti anche Cass. n. 38080/2014) che fino a quando il Governo non darà attuazione alla delega – cosa che peraltro l’Esecutivo potrebbe anche scegliere di non fare – il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali rimane tuttora in vigore. Peraltro, richiamando l’insegnamento della Corte Costituzionale, la Cassazione sostiene che non viola alcun parametro costituzionale la scelta di non prevedere per tale illecito alcuna soglia di punibilità, in ragione del fatto che il mancato adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un significativo rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori (cfr. Corte Cost. n. 139/2014).

Sulla scorta di tale affermazione, giusta la quale la mancata previsione di una soglia di punibilità per il delitto in discorso è una scelta del legislatore che non può essere qualificata né ragionevole né arbitraria, la Cassazione giunge ad una affermazione ancora più dirompente e forse francamente eccessiva.

Infatti la Suprema Corte ritiene che con riferimento al reato di omesso versamento di contributi previdenziali non possa mai darsi una qualificazione in termini di particolare tenuità del fatto e, quindi, ritenere l’inadempimento del privato non punibile ai sensi della previsione contenuta nell’art. 131-bis c.p. In realtà nella sentenza in esame un’affermazione di questo tipo non è espressamente formulata, ma al contempo la stessa si può agevolmente ricavare dalla circostanza che nel caso deciso dalla Corte di Cassazione le somme che l’imputato aveva trattenuto erano di circa 5.000 euro; e, ciò nonostante, il fatto non è stato ritenuto di valenza così irrisoria da ritenere lo stesso non punibile.

Così stando le cose, ci pare evidente che, secondo il giudice di legittimità, inadempimenti relativi ad obblighi di versamento di somme nei confronti dell’erario o delle casse dello Stato dovranno sempre essere ritenute penalmente rilevanti e quindi, quand’anche verrà esercitata la delega da parte del Governo e verrà fissata una soglia di punibilità riferita alla fattispecie di reato in parola, in caso di superamento di tale soglia, anche per pochi euro, il contribuente infedele dovrà andare sempre incontro a sanzione.

Torna su