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Quando un amministratore di una Società può esserne anche dipendente

Spesso mi viene posto il quesito in oggetto. Provo a dare una risposta, anche alla luce di un recente messaggio pubblicato dall’Inps ( n. 3359 del 2019 ).

La Corte di Cassazione ha in più occasioni  affermato il principio per cui  l’essere organo di una Società di capitali, di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il soggetto che riveste cariche societarie, un rapporto di lavoro subordinato.

Tale possibilità è validamente riconosciuta, tuttavia,  solo se nel rapporto subordinato sussistono le caratteristiche tipiche dell’assoggettamento, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della Società ( nonostante la carica societaria ).

In sostanza è richiesto che tra la società e la persona fisica che l’amministra, sia configurabile un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

Analizziamo nel concreto i possibili casi :

1) Se la società è amminitratra da un consiglio di ammministrazione, la carica di membro o anche presidente del consiglio di amministrazione di una società, poiché sottoposta alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale non è incompatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima persona giuridica. In tal caso è richiesto che la delega al personale sia affidata a persona diversa rispetto all’amminitratore/dipendente.
2) L’amministratore unico della società, invece, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina.In tal caso non è possibile,quindi, instaurare con lo stesso un rapporto di lavoro dipendente.
3) Nel caso dell’amministratore delegato, sarà la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo, ad essere rilevante per valutare l’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente.

4) La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, invece, da escludere con riferimento all’unico socio, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.

Una volta stabilita la possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto subordinato, bisognerà accertarsi che sussistano tutti gli elementi tipici della subordinazione:
–  la periodicità e la predeterminazione della retribuzione;
–  l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro;
–  l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale;
–  l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale;
–  l’assenza di rischio in capo al lavoratore;
–  la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, etc.
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