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Apprendistato senza limiti di età (con lavoratori over 29), notevoli i vantaggi ed il risparmio

Finalmente sono giunti i chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, che rendono pienamente fruibile lo strumento del contratto di Apprendistato senza limiti di età:

Recita l’art. 47 del D.lgs 81/2015 :
“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.”

In primo luogo il Ministero ha specificato che destinatari del contratto in questione sono i lavoratori in mobilità, percettori di Naspi o DIS-COLL e ASDI.
Si specifica poi che l’assunzione può avvenire per una qualificazione o riqualificazione professionale. Ciò significa che il piano formativo, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal CCNL, deve tendere o ad una maggiore qualificazione rispetto a quella già posseduta o ad una nuova qualificazione che prescinde da quella in possesso.

Sotto l’aspetto contributivo, fiscale retributivo e contrattuale i vantaggi per il datore di lavoro sono molteplici:

Contribuzione
La contribuzione, in via ordinaria, sulla quota a carico del datore:
– è pari al 10% (11,61% con la maggiorazione prevista dalla legge n 92/2012) per le imprese con un organico superiore alle 9 unità; (si ricorda che la normale aliquota contributiva a carico dell’azienda è pari al 28%).
–  è pari a zero (fino al 31 dicembre 2016 + l’1,61% della legge n. 92) per le aziende che occupano un numero inferiore di dipendenti (per queste, la contribuzione ordinaria è pari, rispettivamente, all’1,5% ed al 3% per il primo ed il secondo anno).
Tuttavia i benefici di natura contributiva per dodici mesi, susseguenti al “consolidamento” del rapporto al termine del periodo formativo, non si applicano ai lavoratori assunti, senza limite di età, con contratto di apprendistato.

Da un punto di vista retributivo vale anche per tali soggetti la possibilità del sotto inquadramento durante il periodo formativo fino ad un massimo di due livelli rispetto a quello finale, sostituibile, se prevista dalla contrattazione collettiva, o in alternativa da una retribuzione in percentuale rispetto a quella dovuta per la qualifica finale che aumenta, progressivamente, con l’anzianità di servizio.

Dal punto di vista fiscale l’apprendistato, come ben si sa, è un contratto a tempo indeterminato con contenuto formativo e quindi, come tale, il costo del personale è deducibile dalla base IRAP.

Un ulteriore vantaggio deriva dal fatto che anche tali lavoratori vengono esclusi dalla base di calcolo per l’applicazione delle disposizioni ove i contratti collettivi e la legge richiedano limiti numerici. Ci si riferisce anche al cumputo della base imponibile che fa scattare l’obbligo di assunzione del disabile (in particolare si ricorda che dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro con un organico di 15 dipendenti dovranno assumere, entro i 60 giorni successivi al momento in cui scatterà l’obbligo, con richiesta nominativa, un disabile, non potendo più fruire della disposizione, tuttora vigente, che posticipa l’obbligo a quando si verificherà una nuova assunzione).

A rendere questa formula contrattuale ancora più interessante è la deroga rispetto alla normale previsione per cui il recesso può essere esercitato solo alla fine del periodo di formazione: nell’apprendistato senza limiti di età, dunque, le parti possono recedere dal rapporto prima della scadenza del periodo formativo riconoscendo il preavviso (o sostituendolo con la relativa indennità contrattuale). È cioè esclusa qualsiasi azione risarcitoria legata al mancato rispetto del periodo formativo. Trovano invece applicazione le norme sull’eventuale licenziamento discrimintatorio o illegittimo.

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