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Bonus 3.000 euro – FACCIAMO UN PO DI CHIAREZZA

C’è grande confusione sull’argomento. Proviamo a fare un pò di chiarezza

Il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR ( da sempre ) disciplina il valore normale dei Fringe Benefits e specifica che il lavoratore può usufruire dei beni o servizi erogati dall’azienda nel limite di spesa di 258,23 euro. Superato tale importo il vantaggio concorre per intero a formare il reddito da lavoro dipendente ed è quindi soggetto a tassazione.

I fringe benefit, o flexible benefit, sono l’insieme di beni, servizi o agevolazioni, messi a disposizione dai datori di lavoro ai propri dipendenti come forma di retribuzione NON MONETARIA ( e quindi parliamo di beni e/o altre forme di retribuzione in natura)  da sommare alla busta paga.

Esempi di fringe benefit sono :

  • i buoni pasto l’esclusione dalla tassazione, per ogni giorno di prestazione effettuata fino all’importo di 4,00 euro (cartacei) e di 8,00 euro elettronici
  • le autovetture concesse a uso promiscuo la tassazione è pari al 30% del costo kilometrico determinato in base alle tabelle ACI sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
  • i telefoni cellulari e tablet  per le telefonate private addebitate dal gestore telefonico scelto dall’impresa

Quale sono le novitĂ  per il 2022 ( operate dai vari decreti Aiuti ) ?

Sostanzialmente due :

1) La prima è che il limite di € 258,23 è stata progressivamente elevato ad € 3.000

2) La seconda grande novità consiste nel fatto che tra i fringe benefits è ricompreso anche il pagamento o il rimborso in denaro da parte del datore di lavoro delle utenze domestiche del dipendente. PARLIAMO DUNQUE IN QUESTO CASO ANCHE DI RETRIBUZIONE MONETARIA

Destinatari del beneficio

Il beneficio può essere riconosciuto a  tutti i dipendenti, del settore pubblico e privato, ma non solo :

stando al tenore letterario della circolare 35/E dell’agenzia delle entrate la disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati  ( E QUINDI ANCHE DEI CO.CO.CO E DEGLI AMMINISTRATORI ) a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.

Quali i requisiti oggettivi  e cosa si intende per utenze domestiche ?

La circolare dell’Agenzia chiarisce che per tali devono ritenersi quelle relative a qualsiasi immobile ad uso abitativo posseduto o detenuto, sulla base di un titolo idoneo (proprietà o altro diritto reale, ovvero detenzione a titolo di locazione o comodato d’uso) dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, “a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”: viene chiarito dunque che le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche potrebbero dunque riguardare anche immobili diversi dall’abitazione adibita a “prima casa”.

Cosa deve fare il datore di lavoro se intende erogare il rimborso in questione?  

Il datore di lavoro dovrà alternativamente acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione che giustifichi la somma spesa e la sua inclusione nel limite dell’art. 51, comma 3, del TUIR oppure richiedere al dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il lavoratore attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche.

Scarica QUI un possibile format di autocertificazione

L’autocertificazione è richiesta solo se il fringe benefit viene erogato sotto forma di rimborso monetario. Nel caso in cui invece il fringe erogato in natura ( buoni pasto , buoni carburante ecc.. ) NON  È RICHIESTO IL REQUISITO OGGETTIVO DELLA TITOLARITA’ DI UN’UTENZA DOMESTICA e di conseguenza non è necessaria l’autocertificazione.

Il beneficio di cui parliamo ( fringe o rimborso max 3.000  ) si va ad aggiungere al rimborso di € 200,00  che il datore intendesse erogare a titolo di con partecipazione alle spese del carburante sostenute dai lavoratori.

I fringe benefits in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e dunque non necessariamente alla collettività dei lavoratori e non necessitando di accordo sindacale.

Le somme potranno essere erogate anche con le retribuzioni di Novembre oppure con quella di Dicembre, purchĂŠ il pagamento avvenga entro il 12.01.2023

Un’ultima banale, ma doverosa, precisazione :

LE SOMME DI CUI TRATTASI SONO A COMPLETO CARICO DEL DATORE DI LAVORO E NON GENERANO IN NESSUN CASO UN CREDITO DI IMPOSTA.

Sperando di aver fatto chiarezza sull’argomento, restiamo a disposizione per gli eventuali approfondimenti necessari.

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