La legge 30 dicembre 2021, n. 234 – successivamente integrata dalla circolare INPS 102/2022 – ha previsto allâarticolo 1, comma 137, :
in via sperimentale, per lâanno 2022, lo sgravio  contributivo nella misura del 50 per cento per le lavoratrici del settore privato, per la durata massima di un anno dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternitĂ . Questo si sostanzia, ovviamente, in una retribuzione netta piĂš alta nella busta paga (presumibilmente di Novembre).
Si fa, naturalmente, riferimento alla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri.
Relativamente all’individuazione dei soggetti:Â
L’istituto precisa che l’esonero spetta alle lavoratrici rientrate al lavoro dopo il periodo di maternitĂ obbligatoria; ma non solo: se la lavoratrice utilizza anche lâastensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, l’esonero si può applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
Se a seguito del periodo di maternitĂ (di qualsiasi tipologia) il rientro effettivo alla prestazione avvenga a seguito di un periodo di ferie, l’esonero spetterĂ dall’effettivo rientro dopo le ferie.
Data la durata sperimentale della norma il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrĂ in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.Â
Lâapplicazione dellâesonero contributivo  sarĂ operativa a seguito di apposita istanza PREVENTIVA (a cura del consulente del lavoro) sul cassetto previdenziale tramite la funzionalitĂ .
Verranno, naturalmente, erogati anche gli arretrati per tutto il 2022 per tutte le lavoratrici interessate dal rientro post-maternitĂ nel 2022.