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Dimissioni della lavoratrice coniugata da meno di un anno

Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 – sulle orme di quanto già disposto dall’art. 4, co. 19 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) – ha ridisegnato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale.

Come noto, l’attuale normativa obbliga ai lavoratori del settore privato di utilizzare specifiche procedure affinché possano essere considerate valide le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale.

Infatti, al comma 1 del menzionato articolo, viene espressa la volontà che dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro ww.lavoro.gov.it e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente al datore di lavoro, anche per il tramite di patronati e sindacati.

Tuttavia, esistono dei casi particolari nei quali le dimissioni devono essere obbligatoriamente certificare in DTL. Infatti, ai sensi degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 7/193, una lavoratrice che intende lasciare il proprio posto di lavoro entro un anno dal matrimonio ha l’obbligo di convalidare le dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro, in quanto ricade nel c.d. “periodo protetto”. Ciò al fine di evitare che il licenziamento per causa di matrimonio venga camuffato dalle dimissioni della lavoratrice. Soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione al Centro per l’Impiego. Dunque, alla luce della nuova normativa – che nulla ha specificato in merito – la lavoratrice sarà soggetta ad una doppia procedura:

  1. Prima dovrà rassegnare le dimissioni in maniera telematica come tutti gli altri lavoratori, come disciplinato dal Decreto Ministeriale (Lavoro) 15 dicembre 2015;
  2. Successivamente dovrà portare le dimissioni ottenute in DTL per farle certificare. Quindi, la DTL inviterà la lavoratrice a presentarsi per confermare le proprie dimissioni, le quali saranno poi inviate al datore di lavoro per dare certezza al rapporto tra la lavoratrice dimessa e il datore di lavoro.

 

In altri termini, non basterà che la lavoratrice certifichi le dimissioni presso la DTL, ma bisognerà anche effettuare la nuova procedura online, rivolgendosi presso i soggetti abilitati all’intermediazione.

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