lL Decreto 26 marzo 2001 numero 151 dispone all’articolo 47, comma 1, che entrambi i genitori, alternativamente, hanno “diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni”.
Lo stesso diritto spetta, per i figli tra i tre e gli otto anni, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.
PARLIAMO PER0′ DI Permessi non retribuiti
I permessi in parola, previsti dal Decreto legislativo numero 151/2001, sono non retribuiti.
Ne consegue che, in busta paga:
- Per i lavoratori retribuiti ad ore (in base alle ore lavorate ed alle altre assenze retribuite) non sarà indicato alcun importo in busta paga a titolo di permessi per malattia del figlio;
- Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sarà indicata la trattenuta a titolo di “assenza permessi malattia figlio” ma non la corrispondente voce in competenza.
Quanto al trattamento previdenziale
- fino a tre anni del figlio/a le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa
- i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio/a, dai tre agli otto anni, sono coperti da contribuzione figurativa, se la retribuzione annua presunta del lavoratore non supera il 200% dell’assegno sociale (€ 11.966,32 per il 2021).