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NIENTE MOBBING SE IL DIPENDENTE È NEGLIGENTE

Prendendo spunto da un articolo del SOLE 24 ore vi riporto una sentenza della Cassazione :

Con la sentenza 2116/2016 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema del mobbing.

Nel caso in esame, il lavoratore – che era anche «responsabile del sindacato» – ha sostenuto di essere stato vittima di un «atteggiamento persecutorio» sul posto di lavoro, atteso che sarebbe stato insultato più volte dal direttore dell’ufficio postale e da questi sottoposto a continue richieste ingiustificate (nello specifico prestazioni di lavoro straordinario non dovuto e rifiuto di ferie), nonché soggetto a plurimi procedimenti disciplinari.

La Cassazione ha accertato la fondatezza delle contestazioni e delle sanzioni elevate durante il rapporto di lavoro ed ha anche accertato come fosse proprio il dipendente a essere «poco collaborativo, negligente e restio a seguire direttive e ordini dei superiori, avvelenando il clima dell’ufficio», con la conseguenza che i procedimenti disciplinari instaurati e le relative sanzioni non potevano essere considerati come discriminatori né motivati da una sorta di «guerra psicologica» nei confronti del dipendente.

Infine la Cassazione ha appurato che i comportamenti del datore non erano rivelatori di alcuna volontà persecutoria, irrogando durante tale periodo solo sanzioni conservative, nonostante il lavoratore fosse recidivo.

Quanto sopra induce a pensare che qualora il datore decida di ufficializzare le oggettive mancanze di un dipendente negligente attraverso una serie di fondati ed inopinabili procedimenti disciplinari, questo non potrà essere in nessun caso inteso come atteggiamento persecutorio.

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