In considerazione dell’incremento registrato nell’utilizzo dello strumento dei Vouchers, sottoponiamo le recenti e significative modifiche alla normativa circa l’utilizzo dello strumento in questione :
Il Consiglio dei Ministri si è riunito in data 23 settembre 2016 ed ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante modifiche al Jobs Act, inerenti, tra l’altro, il lavoro accessorio,
In tema di lavoro accessorio è previsto che:
tutti i committenti imprenditori non agricoli o professionisti hanno l’obbligo di comunicare, mediante sms o posta elettronica ( nel caso della DTL di Taranto è richiesta una PEC ), alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio indicando in modo preciso :
• i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
• il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Le novità sostanziali sono fondamentalmente due :
– la comunicazione dovrà esserere effettuata nel limite massimo di 60 minuti antecedenti la prestazione ( e non più come accadeva in passato anche pochi minuti prima dell’inizio della prestazione );
– bisognerà indicare ora di inizio e ora di fine della prestazione lavorativa ( derivando poi da questo, come diretta conseguenza, anche il numero ed il valore dei buoni lavoro che verranno consegnati al prestatore ).
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.