Arrivano a 6 mila euro le sanzioni per i datori di lavoro che espongono trasferte sul libro unico del lavoro che si rivelano âinfedeliâ. Nella trascrizione delle trasferte sul LUL, quindi, occorre prestare la massima attenzione perchĂŠ lâutilizzo non genuino della voce retributiva individuata come trasferta porta a pesanti conseguenze il fatto di non aver assoggettato in tutto o in parte ad imposizione fiscale e contributiva alcune delle voci inserite in busta.
Lo chiarisce lâINPS che, con il messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, fornisce, ai propri ispettori, ulteriori precisazioni in merito alla nota n. 11885 del 14 giugno 2016 del Ministero del Lavoro in materia di sistema sanzionatorio applicabile in caso di âdisconoscimentoâ della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta.
In particolare, la nota precisa che si può configurare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformitĂ tra la realtĂ âfattualeâ e quanto registrato sul LUL e sempre che âlâerroneaâ scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dellâimponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dellâart.51, co.5, summenzionato. Tale difformitĂ si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennitĂ occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformitĂ rilevata, oltre a determinare lâapplicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato â la voce trasferta â che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
In definitiva â conclude la nota ministeriale â il regime sanzionatorio di cui allâart. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008, per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
– sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
–Â sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante lâerogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione;
Ciò semprechĂŠ dallâinfedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.