Vi riporto breve sintesi sulla normativa in tema di contratto a termine, pregandovi di porre attenzione ai limiti ed ai divieti previsti per l’utilizzo di questo strumento:
Definizione e durata massima
E’ il contratto di lavoro che prevede un termine finale, una durata prestabilita. Può essere concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, per una durata massima di 36 mesi.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contatti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, non può superare i trentasei mesi, salve le seguenti eccezioni:
diverse disposizioni dei contratti collettivi;
AttivitĂ stagionali
Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Fermo restando il limite massimo dei trentasei mesi, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro. In caso di mancato rispetto della prescritta procedura o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Ă sempre consentita l’assunzione a termine dei dirigenti, purchĂŠ la durata del contratto non sia superiore a 5 anni.
A decorrere dal 2013, ai contratti a termine è applicata l’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1,4%, salvo specifiche eccezioni.
Proroghe
Il termine finale del contratto può essere prorogato per un massimo di cinque volte, quando il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
Eccezione: start up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societĂ .
Se il lavoratore viene riassunto con contratto a termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza, a seconda che il primo contratto fosse di durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi, il secondo contratto viene considerato a tempo indeterminato.
Eccezione: attivitĂ stagionale
Brevi prosecuzioni
Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 40% per ogni giorno ulteriore.
E’ previsto un termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza, termine pari a 30 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e a 50 giorni negli altri casi. Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i suddetti termini, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei termini.
Limiti quantitativi
Il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unitĂ superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Divieti : L’assunzione a termine non è ammessa:
per sostituire lavoratori in sciopero;
presso le unitĂ produttive che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge;
presso le unitĂ produttive in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni;
per i datori non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Forma del contratto
L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto; in mancanza, il contratto si considera a tempo indeterminato. Una copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di lavoro non supera 12 giorni.
Diritti di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attivitĂ lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi con riferimento alle mansioni giĂ espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attivitĂ stagionali ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, nelle assunzioni a termine per le medesime attivitĂ stagionali.
Licenziamento
Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (ad esempio per riduzione dell’attivitĂ dell’impresa).
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.
Normativa di riferimento
D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 19 – 29