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Periodo di prova: contratti a termine, successione di contratti, sospensione della prova

Come noto, durante il periodo di prova, che dovrĂ  risultare da atto scritto, le parti verificano la corrispondenza delle condizioni del rapporto di lavoro alle proprie aspettative e possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennitĂ .

Nel caso di contratti a tempo indeterminato, la durata del periodo di prova è sicuramente definita dai CCNL.

TEMPO DETERMINATO
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di prova dev’essere stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. Pochi contratti collettivi, ad oggi, hanno affrontato la riproposizione del periodo di prova, basando la materia esclusivamente in prospettiva dei rapporti a tempo indeterminato.

Ove non disciplinato dal CCNL, il datore di lavoro dovrĂ  individuarne la durata proporzionandola a quella del contratto a termine; in nessun caso si potrĂ  superare la metĂ  della durata complessiva del rapporto di lavoro.

E’ auspicabile che la proporzione non sia effettuata esclusivamente in funzione della sola durata del contatto di lavoro, ma anche in relazione alle “mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego”.

E’ infatti probabile che un giudice dichiari illegittimo il periodo di prova ove ravveda una sproporzione rispetto ai parametri (durata e mansioni); ciò comporterebbe la nullitĂ  del recesso e la stabilitĂ  del rapporto di lavoro sino alla data naturale di cessazione del contratto, ovvero la corresponsione, da parte del datore di lavoro, delle mensilitĂ  retributive sino a quella che doveva essere la data di cessazione naturale del rapporto.

SOSPENSIONE DEL PERIODO DI PROVA
Può esservi un prolungamento del periodo di prova nel caso in cui si vengano a verificare degli eventi che sospendono l’attivitĂ  lavorativa. La funzione del periodo di prova è quella di consentire alle parti di verificare la convenienza della collaborazione reciproca e, qualora ciò non sia stato possibile per via di eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto, il periodo di prova dev’essere prolungato per consentire la realizzazione del suo scopo.

REITERAZIONE DEL PERIODO DI PROVA
La prova non può essere reiterata in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento di mansioni già ricoperte dal lavoratore in rapporti di lavoro precedenti.

Oltre al caso di rinnovo del rapporto di lavoro per lo svolgimento di mansioni diverse, è ammessa la reiterazione del periodo di prova anche qualora sia decorso un apprezzabile lasso di tempo rispetto al contratto precedente, ovvero qualora tra un rapporto di lavoro ed il successivo siano mutati fattori come il contesto sociale e lavorativo, le capacitĂ  professionali, le abitudini di vita, le condizioni di salute del lavoratore o l’organizzazione aziendale. La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima ove sia dimostrata l’esigenza datoriale di verifica del comportamento del lavoratore, rilevante ai fini dell’adempimento della prestazione, in relazione a mutamenti intervenuti per fattori legati, ad esempio, alle abitudini di vita o a problemi di salute.

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