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Gennaio 11, 2016
Si ricorda che dal 1° gennaio 2016 i contratti di lavoro stagionali, previsti dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei  lavoratori e dei datori di  lavoro comparativamente più rappresentative, soggiacciono al contributo addizionale dell’1,40%, previsto dal comma 28, dell’articolo 2, della Legge n. 92/2012.
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